Dr.ssa Caterina Salvan

Cosa dicono le etichette dei cosmetici?

11 Giugno, 2020
Tempo di lettura: 5 minuti

Sempre di più la Natura è presente sull’etichetta dei cosmetici, purtroppo non è così presente nella lista degli ingredienti. A volte succede che le aziende cosmetiche fanno indossare un bel vestito verde con tanto di slogan rassicurante sugli ingredienti (“con oli essenziali”, “con estratti naturali”…), attirando così i consumatori che prestano sempre più attenzione a ciò che viene dalla natura. Chi acquista un prodotto “naturale” solitamente lo considera più sicuro, di qualità migliore o con un basso impatto ambientale.

Sfatiamo subito questo mito: naturale non significa nulla. Non è forse naturale la pianta che cresce ai bordi della strada? Ci piacerebbe applicare i suoi principi attivi sul viso? Credo di no.

A differenza di quanto avviene per l’alimentazione biologica dove è presente un Regolamento Europeo, per i cosmetici ci sono diversi standard, ognuno con le sue regole sulla percentuale minima di ingredienti naturali e biologici e sulla loro produzione e lavorazione. Due le principali associazioni di riferimento per la certificazione di cosmesi biologica, COSMOS e NATRUE, entrambi con siti ricchi di informazioni.   Non c’è una legge che definisca la quantità di ingredienti naturali che devono esserci sul totale perché un cosmetico possa essere considerato “naturale” o “biologico”.

La normativa sui cosmetici in vigore definisce in modo preciso quali sono gli ingredienti consentiti e le quantità massime perché siano sicuri e non abbiano conseguenze sulla salute. Una legge severa europea che riguarda tutti i cosmetici che mette al riparo, per quanto possibile, da brutte sorprese.

Cosa deve indicare l’etichetta per essere in regola?

L’etichetta deve riportare una serie di informazioni utili per il consumatore, necessarie per garantire la sicurezza. Le informazioni da riportare sul cosmetico devono essere presenti direttamente sul cosmetico e, se presente sulla scatola esterna.

Fra le informazioni obbligatorie troviamo:

  • il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore
  • il contenuto nominale o meglio la quantità di prodotto presente
  • la data di durata minima
  • il numero del lotto di fabbricazione
  • il Paese d’origine
  • la funzione del prodotto
  • le precauzioni particolari per l’impiego
  • l’elenco degli ingredienti del prodotto (INCI ) sotto la dicitura “Ingredients”

La data di durata minima

La normativa stabilisce che se la data di durata minima del prodotto cosmetico è inferiore ai 30 mesi, questa deve essere indicata con la dicitura “Usare preferibilmente entro …” seguita dal mese e l’anno. Si trova sul contenitore a diretto contatto con il prodotto e sulla scatola di carta.

Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria. Questi prodotti devono riportare il simbolo

del Pa0 (Period after Opening) e deve essere indicato il tempo (espresso in mesi) in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato dal consumatore senza effetti nocivi.

Il simbolo del PaO è presente sull’etichetta di tutti i prodotti cosmetici ad eccezione di:

  • prodotti cosmetici con una data di durata minima inferiore ai 30 mesi, che presentano l’indicazione “Usare preferibilmente entro …”
  • prodotti monodose del momento che, per la loro natura e composizione, sono destinati ad un solo impiego in occasione della prima apertura. Sul prodotto monodose l’apposizione del PaO potrebbe rivelarsi forviante perché il consumatore sarebbe indotto a ripetere l’applicazione più volte.
  • prodotti in confezioni che impediscono il contatto tra il prodotto stesso e l’ambiente circostante (per esempio aerosol, spray sotto pressione)
  • prodotti inadatti a essere contaminati o sono, per loro natura, ostili allo sviluppo di microrganismi. Per esempio prodotti ad alto contenuto di alcol (profumi), prodotti con bassa presenza di “acqua libera” (prodotti anidri), prodotti con pH molto alto o basso.

Occhio alla lunga conservabilità

Riflettiamo su questo punto. Potenzialmente un prodotto cosmetico con il simbolo del PaO, può rimanere chiuso e sigillato per 10 anni sullo scaffale del nostro bagno ed essere sempre in perfetto stato. Questo può significare che il nostro cosmetico contiene molto conservante, per renderlo stabile così a lungo. Si tratta veramente di un prodotto naturale e biologico? Spingendosi all’eccesso, un frutto può rimanere stabile per più di 30 mesi?

Certamente no. È importante valutare la data di scadenza che troviamo sul cosmetico che stiamo acquistando. Il cosmetico contiene l’indicazione “Usare preferibilmente entro” o il simbolo della clessidra? Il prodotto scade alla data indicata anche se non è stato aperto. Quasi certamente contiene conservanti di origine naturale, sicuramente non aggressivi sulla nostra pelle.

Poniamo anche l’attenzione sul confezionamento del nostro cosmetico. Si tratta di un flacone airless? O di un confezionamento con una grande superficie di contatto con l’esterno, come i vasetti? Più il cosmetico sarà a contatto con l’esterno più conservante dovrò utilizzare per contenere la carica batterica.

L’elenco degli ingredienti

Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usando un codice internazionale, detto INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients).

Tutti gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente. Al primo posto si indica il componente in percentuale più alta, a seguire gli altri, fino a quello presente in dose più bassa. Sotto 1% possono essere indicati in ordine sparso. I componenti di derivazione vegetale che non hanno subito processi chimici sono espressi tramite il loro nome botanico latino, seguito dalla parte utilizzata in lingua inglese.

Gli ingredienti di origine vegetale che hanno subito una trasformazione presentano il nome della pianta o del derivato biologico seguito dal corrispondente termine chimico in lingua inglese. I composti odoranti, aromatizzanti e le loro materie prime vengono indicate nell’etichetta del prodotto cosmetico con i termini “profumo” o “parfum” o “aroma”. Questa indicazione è stata introdotta sia per insormontabili ragioni di riservatezza commerciale sia per motivi pratici, in quanto alcuni aromi possono essere costituiti da centinaia di componenti.

I coloranti vengono indicati con la sigla CI Colour Index (es. CI 45430). Il Color Index International riporta circa 13 000 coloranti. Ad ognuno viene assegnato un numero univoco di 5 cifre. I coloranti ammessi all’uso cosmetico sono presenti nell’allegato IV del Regolamento 1223/2009.  A seconda del numero di Color Index i coloranti possono essere suddivisi in quattro gruppi:

dal n. 10.000 al 74.999 coloranti organici di sintesi

dal n. 75.000 al 75.999 coloranti organici naturali

dal n. 76.000 al 76.999 basi a ossidazione e nitrocoloranti

dal n. 77.000 al 77.999 pigmenti organici

La presenza di nichel e metalli pesanti

Il nichel è un metallo pesante ampiamente diffuso nell’ambiente e presenti in piccole tracce in moltissimi prodotti, inclusi i cosmetici. E’ vietato in cosmetica poiché rientra nell’allegato 2 “Elenco delle sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici”  del Regolamento 1223/2009

Essendo vietato l’uso del nichel nelle formulazioni cosmetiche, l’utilizzo della dicitura “Nichel free” potrebbe rivelarsi equivoca in quanto indicativa di una caratteristica che non corrisponde ad un pregio bensì rispetto di una norma di legge. Piccolissime quantità di nichel nei prodotti cosmetici, a livello di parti per milione, possono essere dovute sia a tracce presenti nelle materie prime utilizzate, sia a cessione da macchinari e contenitori metallici come l’acciaio inossidabile formato da ferro-cromo-nichel.

Quando acquistiamo il nostro cosmetico facciamo attenzione alle indicazioni “nichel free” o “privo di metalli pesanti”: si tratta di affermazioni ingannevoli poiché la loro presenza, all’interno del cosmetico, è già proibita per legge.

Animal testing finalmente un capitolo chiuso

Nell’Unione Europea a partire da marzo 2009 non si svolgono più le sperimentazioni animali su prodotti cosmetici e ingredienti nuovi. Da marzo 2013 è vietato, in tutti i paesi comunitari, di vendere prodotti finiti che contengono ingredienti testati su animali per scopi cosmetici. Oggi l’uso della dicitura “non testato sugli animali” o “cruelty free” è insostenibile: non può trarre in inganno il consumatore l’applicazione di questi label, quando già la legge vieta qualunque sperimentazione?

Il Regolamento 1223/2009  assicura e vieta qualsiasi sperimentazione animale su qualsiasi ingrediente che sia di origine chimica,naturale o biologica

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