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15 Marzo, 2026

Il farmaco/rimedio omeopatico e la sua regolamentazione in Italia (quarta parte)

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Tempo di lettura: 14 minuti

La necessità della formazione del Medico omeopata, già Medico convenzionale iscritto all’Ordine Professionale, per la tutela del cittadino

L’attenzione esclusiva al rimedio omeopatico non risolve da sola il paradigma dell’Omeopatia… ma, mentre il rimedio rappresenta il supporto funzionale della visione metodologica che vede al centro il cittadino malato, emerge primariamente, in modo preponderante (Rodriguez-Sciaudone) il tema della formazione medica omeopatica per la conoscenza ippocratica del malato nella sua malattia.

Da qui nasce la costruzione metodologica dell’uso del principio di similitudine, attraverso il vitalismo intrinseco del soggetto storico, che fa emergere la conoscenza del singolo rimedio omeopatico.

Ciò avviene superando l’empirismo ippocratico e per mezzo di una sperimentazione (pura1) che svela sistematicamente, secondo la prassi dell’esperimento scientifico, le proprietà del nuovo strumento terapeutico; proprietà riportate nelle Materie mediche e nei Repertori omeopatici e sempre valide nelle verifiche cliniche, da oltre 200 anni.

D’altra parte, Il rimedio omeopatico di per sé non sarebbe comprensibile alla luce della impostazione metodologica convenzionale che ha la sua guida nei “contraria contrariis curantur; anche se, nella medicina convenzionale ci si affida, forse casualmente (?) anche a terapie basate sul presupposto vitalistico e quindi sul principio della similitudine, come la pratica vaccinale e l’uso di farmaci la cui azione ha proprietà omeopatiche; come evidenziato e descritto da apposito Editoriale pubblicato in precedenza2.

L’importanza della formazione in omeopatia a tutela del malato: il Codice Deontologico e la medicina non convenzionale

Art. 15 del Codice di deontologia medica:

Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali.

Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione.

Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.

Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive e riservate alla professione medica.

Il commento del Professore G. Sciaudone relativo a questo articolo 15 del Codice di deontologia medica che nel 2015 introdusse il tema delle medicine non convenzionali (MNC), fu quello della responsabilità del medico e della sua formazione specifica.

In tema di responsabilità sottolineò la valutazione di opportunità da parte del medico della scelta della terapia non convenzionale in Scienza e Coscienza.

Sciaudone aggiungeva che il problema della formazione regolamentata del medico omeopata fosse centrale per la tutela del cittadinoche si rivolge alla medicina non convenzionale; come era emerso nel Convegno FNOMCeO tenutosi a Terni nel 2002 (di cui leggeremo successivamente).

La richiesta ed il percorso di riconoscimento giuridico dell’Atto medico omeopatico e la regolamentazione della medicina omeopatica: il percorso storico in una necessaria sintesi

In più occasioni abbiamo scritto, su questo blog, della storia della medicina omeopatica in Italia e delle sue vicissitudini sociali e culturali.

Da questi fatti storici emergeranno di volta in volta gli sviluppi sul campo, anche in tema di regolamentazione, della realtà omeopatica italiana.

Riporto di seguito quanto argomentò sapientemente alla lezione inaugurale dell’anno accademico 2021 della LUIMO il Professore Sciaudone, all’epoca Presidente della Accademia delle Arti e delle Scienze in Napoli, ovvero di quella Accademia (allora Reale) che nel 1822 e per la prima volta nel mondo, parlò ufficialmente di medicina omeopatica; stampò ed espose il “Sistema medico” del dott. Hahnemann. Come venne ricordato nel nostro libro dedicato al Bicentenario dell’arrivo della medicina omeopatica a Napoli, al seguito delle truppe austriache3.

11.12.2021 LEZIONE DI INAUGURAZIONE4 prolusione di Goffredo Sciaudone

«È con vivissimo piacere e conscio dell’onore che mi tocca che prendo – seppur da remoto – la parola per dare inizio alla Lezione inaugurale del CORSO SCIENTIFICO INTERDISCIPLINARE  che i Colleghi della LUIMO hanno offerto a quanti, o Laureati in Medicina intendono svolgere la loro attività terapeutica, tenendo ben chiari i postulati del ricorso alla medicina definita omeopatica, o a quanti anche non medici nutrono un profondo e personale interesse per questo versante terapeutico, che hanno praticato con successo su loro stessi, su loro familiari e amici.

Rivolgo il mio saluto nella qualità di Presidente Onorario del gruppo di Colleghi – sia allopati che omeopati – che da anni si occupano di tener vivo l’insegnamento di questa particolare didattica.

Il ringraziamento più forte va al Collega Presidente Carlo Melodia che non solo nella nostra città, ma anche in Italia e financo in Europa e non solo tiene attiva l’istanza omeopatica, come ha all’epoca svolto e messo in evidenza Lodispoto.

Carlo Melodia rinnova la figura carismatica della Dottoressa Rodriguez, cui si deve tutto questo vasto movimento culturale, cui noi stessi partecipiamo.

Vorrei riprendere le parole di Lodispoto che affermava “Ogni Paese ha la sua storia che nasce e viene condizionata da situazioni etniche, geografiche, economiche e militari ecc.” e le vicende dell’Omeopatia non tradiscono questa regola presentano infatti aspetti locali differenti.

Nel nostro Paese l’Omeopatia ha seguito quattro periodi differenti:

  • Il primo periodo, quello INIZIALE va dal 1822 al 1830, infatti l’anno venturo celebreremo il duecentesimo anniversario. Ricordo che l’Omeopatia nacque in un periodo delicato, difficile per la crisi del pensiero medico.
  • A seguire (1830-1870) vi fu uno sviluppo che possiamo definire addirittura di splendore in tutti i Paesi, basta pensare che nel 1830 si contavano ben 500 medici omeopati5.
  • Successivamente si registra un decadimento, diminuendo il numero di anno in anno di medici omeopatici, non perché essi abiurino la loro fede omeopatica ma perché i “nuovi” medici non riescono a coprire i vuoti lasciati nella milizia medica perché colpiti dalla morte.
  • Successivamente si registra una nuova ripresa, tant’è che Pasteur ha espresso il suo pensiero con una frase molto significativa “Il microbo conta poco ed il terreno è tutto”.

Con questa frase si rivolge un nuovo sguardo all’omeopatia che fu influenzata da due scoperte importanti: la fisica moderna dei sistemi con le sue vaste applicazioni in vari e differenti campi6 e l’aumento delle malattie iatrogene, cioè dovute all’abuso di medicinali.

Ho voluto ricordare all’inizio di questo Corso questo processo storico perché mi sembra significativo e ci dona le ragioni essenziali per cui un medico – nell’interesse del paziente – debba “donarsi” a lui attraverso il ricorso a qualsivoglia pratica ovviamente corretta e che abbia come risultato finale il dominio della malattia.

In quest’ottica auguro a tutti voi un sereno CORSO SCIENTIFICO INTERDISCIPLINARE ringraziando i Colleghi per il dono del loro tempo e delle loro competenze nello sviluppo dell’umana salute

Buon Lavoro!», Goffredo Sciaudone

Le tappe salienti del percorso storico per la regolamentazione della figura del medico omeopata in Italia dagli anni ’80 del secolo scorso ad oggi

I momenti storici salienti che rappresenteranno le tappe di avvicinamento per la regolamentazione delle Medicine non Convenzionali a mio parere iniziano negli anni ’80 dello scorso secolo.

La prima tappa, 1984 (leggi parte seconda di questo editoriale) fu l’interesse dimostrato, anche sulla scorta di quanto avveniva in Europa, sulla medicina omeopatica da parte dell’ISS. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità invitò la maggiore autorità medica omeopatica in Italia, il Professore Antonio Negro, in rappresentanza della LUIMO, a relazionare sulla metodologia e lo stato dell’arte dell’Omeopatia: come già scritto in precedenza7.

Successivamente (parte seconda di questo editoriale) nel 1988, Maria Teresa Di Lascia organizzò, assieme alla LUIMO, il Convegno, nelle aulette parlamentari di Montecitorio con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per la proposta di riconoscimento del Farmaco omeopatico e la Tavola rotonda: “Tematiche medico – giuridiche nell’esercizio dell’omeopatia e nella difesa dei diritti dell’utente nell’Europa del ‘92”.

Il riconoscimento del farmaco omeopatico, come già indicato, avenne in Italia nel 1994 sulla scorta di quanto avvenuto in Europa nel 1992.

1990 – Fondazione della FIAMO

La F.I.A.M.O. è stata fondata nel maggio 1990 per la necessità benemerita di costituire una Associazione nazionale italiana di categoria, assolutamente indipendente dalle entità commerciali del settore e dalle varie correnti teoriche dell’Omeopatia, che riunisse in sé le numerose Associazioni omeopatiche e tutti i singoli omeopati italiani per gli scopi comuni.

All’atto di fondazione erano presenti più di 200 omeopati.

Antonella Ronchi assumerà la prima Presidenza e dopo più lustri di assidua partecipazione alle “vicende politiche omeopatiche” lascerà il testimone a Bruno Galeazzi.

1992 – inizia ad emergere una massa critica informata favorevole alla Medicina Omeopatica anche a livello Istituzionale

Memorial del 150°anniversario di Tommaso Cigliano

Vincenzo Caianiello, allora Giudice della Corte costituzionale e poi Presidente della stessa Corte, solleciterà, in pubblico Congresso, le Istituzioni sanitarie a prendere in considerazione “altre proposte scientifiche”. Come scriverà di seguito (1996), nelle sue “riflessioni medico legali sull’esercizio della omeopatia” Goffredo Sciaudone:  «Il dovere intellettuale e scientifico è quello di verificare altri statuti epistemologici qualora quello di riferimento non riuscisse a dare tutte le risposte alle domande di chi soffre».

… Nell’aprire il Memorial per il 150° anniversario della nascita di Tommaso Cigliano a Ischia, il 26 settembre 1992, Vincenzo Caianiello, allora Giudice della Corte Costituzionale, successivamente Presidente della stessa Corte e poi Ministro di Grazia e Giustizia, ebbe ad affermare che: «… non ha senso parlare di “Medicine alternative” come contrapposte a quella “ufficiale” perché l’unico criterio per distinguere le prime dalla seconda è, se mai, quello di “alternative” rispetto alla “tradizionale” perché, se quest’ultima si autodefinisce come “ufficiale” si ha il sospetto che essa stessa dubiti di essere “Scienza”. Ma, poiché il metodo scientifico tradizionale della Medicina non riesce a dare risposta a tutto ciò che gli si chiede, ai suoi seguaci incomberebbe il dovere di chiedersi se, per caso, da parte di coloro i quali propugnino posizioni alternative, si possa dare risposta a quelle esigenze di ricerca che con il proprio metodo non si è riusciti a soddisfare»8.

1996 – La FNOMCeO e le MNC

1996 – il dott. Del Barone9 fu tra i promotori del Congresso a porte chiuse, “conclave”, come qualcuno lo definì all’epoca, di Roma FNOMCeO: “le ragioni delle medicine alternative”. 

In questo Convegno Nazionale della FNOMCeO, presenti tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali d’Italia, Carlo Cenerelli, Vicepresidente della LMHI (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis) per l’Italia, rappresenterà la Medicina Omeopatica.

Dal resoconto dell’epoca di Carlo Melodia10 ospite di Del Barone al Congresso:

  • «…Ma l’osservazione centrale e che oggi si è dimostrata la più coerente la fece il Magistrato della Suprema Corte di Cassazione che aveva il compito di riassumere, per quello che gli competeva, le tematiche dibattute.
  • Il Magistrato chiese alla “commissione” formata dai Presidenti degli Ordini Provinciali dei medici, in testa il dott. Olivetti di Torino, se quello omeopatico fosse un atto medico11 ed aggiunse che se non lo fosse stato non era competenza della FNOMCeO entrare nel merito.
  • Se invece l’atto omeopatico era da ritenersi un atto medico, era il medico ad esserne l’unico responsabile eticamente e giuridicamente!
  • Pertanto, non aveva senso parlare di medicine, i cui approcci possono variare nel tempo, in quanto solo nel medico si individua la figura centrale dell’atto medico e pertanto l’unica responsabilità professionale e giuridica (cosa, peraltro, che il Prof. Sciaudone aveva da sempre sostenuto)».

In questo periodo storico le istituzioni italiane si rendono conto, sempre più, della distanza con l’Europa in tema di regolamentazione della Medicina omeopatica anche in tema di medicina omeopatica veterinaria

1999: il caso della Direttiva Europea sulla Agricoltura biologica12

Direttiva Comunitaria sulla agricoltura biologica che fu recepita dal Ministero italiano di Agricoltura e Foreste:

“Nel 1999, il Consiglio ministeriale ha adottato il regolamento (CE) n. 1804/1999, del 19 luglio 1999, con il quale vengono fissate le norme comunitarie relative alla produzione dei prodotti biologici di origine animale, completando così il quadro normativo, dimodoché la legislazione comunitaria abbraccia ormai sia la produzione vegetale che quella animale.

Per quanto riguarda i principi applicabili alla profilassi e alle cure veterinarie, l’accento dev’essere posto, in primo luogo, sulla prevenzione. I principi da rispettare, oltre alla scelta delle razze appropriate di animali, riguardano l’applicazione di pratiche di allevamento in grado di stimolare la resistenza degli animali, l’uso di alimenti di qualità e il mantenimento di un’adeguata densità degli animali.

Tuttavia, se tali misure risultano insufficienti e un animale si ammala, devono essere privilegiati alcuni trattamenti più naturali (ad esempio, i prodotti fitoterapici e omeopatici) rispetto agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici, che possono lasciare residui nei prodotti”.

Allo stesso tempo, il Ministero non individuava nell’attuazione della Direttiva del ’99, che pure aveva suggerito di applicarla sul campo, la figura professionale competente13 per la prescrizione di Omeopatici.

Il tutto per un vuoto regolamentare.

Alla ricerca di una regolamentazione

I primi tentativi, proprio a partire dal 1999 iniziano con gli “incontri” tra le Istituzioni sanitarie e politiche per formulare una Proposta di Legge (PDL) che regolamenti le Medicine non Convenzionali (MNC)

1999 – maggio   Catania

Aula Magna Dipartimento di Matematica Università degli Studi di Catania

Convegno nazionale Proposta di legge per le Medicine non Convenzionali

In quella sede la LUIMO avanzò una proposta con la Relazione della Dott.ssa Rodriguez, Presidente e Direttore Didattico della LUIMO: “Proposta di legge per le Medicine non Convenzionali”.

2002 – maggio Terni: un passaggio storico fondamentale

Convegno: “La professione medica e le medicine non convenzionali: Rischi ed opportunità” – La dott.ssa Alma Rodriguez è invitata a partecipare in qualità di componente la Commissione della FNOMCeO per le medicine non convenzionali.

Nell’incontro di Terni del 17/05 La FNOMCeO avverte la responsabilità di tutelare i diritti del cittadino:

… a fronte delle precedenti proposte di regolamentazione delle MNC, la Federazione Nazionale dei Medici chirurghi con il Congresso di Terni mette al centro soprattutto gli interessi del cittadino in tema di tutela, preso atto che sono in numero crescente a rivolgersi all’omeopatia e che spesso emergono abusi da parte di figure non abilitate all’esercizio della professionalità del medico.

Dal resoconto di Carlo Melodia presente con A. Alma Rodriguez a Terni il 17/18 giugno 2002

«Infatti, nello spirito di chi ha organizzato l’incontro, Aristide Paci, Presidente dell’Ordine dei Medici di Terni, emerge la consapevolezza dell’esigenza di un chiarimento in termini normativi di un fenomeno evidente ed in espansione visto non solo dalla parte del cittadino che si rivolge alle cure non convenzionali, ma soprattutto dalla parte del sanitario che si sobbarca spese e tempo per conoscere, per poi applicare, nuove metodologie che ritiene più opportune nella cura del paziente.

Aristide Paci riferisce che il punto di partenza, anche se non l’unico, è l’art. 13 del Codice Deontologico del ’98, questo afferma e conferma la centralità del medico (professionale e giuridica) e quindi la non delegabilità della responsabilità professionale».

Ciò significa, come espresso dal Magistrato di Cassazione nel ’96, alla riunione a porte chiuse “le ragioni dell’omeopatia” tra FNOMCeO e esponenti della medicina Omeopatica, tra cui Carlo Cenerelli, Vicepresidente per l’Italia della LMHI, che la responsabilità non va attribuita di per sé alla medicina (non esistono medicine – ma medici) e che non si possono sottrarre i cittadini alla migliore occasione terapeutica possibile per quella patologia in senso lato e fino a dimostrazione contraria e con il consenso informato.

Come risulta evidente, il punto di partenza, alla luce di un fenomeno che individua in circa nove milioni di cittadini (all’epoca 2002, N.d.A.) e decine di migliaia di medici interessati alle cure non convenzionali è diventata la centralità del medico.

Centralità del medico che è stata ben individuata e senza alternative da Salvatore Amato (già Presidente della Commissione di Studio della FNOMCeO per le medicine non convenzionali).

Lo stesso ha ribadito la necessità di far chiarezza sui seguenti punti:

1)      pubblicità;

2)      individuazione del percorso formativo;

3)      verifica dei requisiti professionali.

Nel corso del dibattito sono emersi forti punti di concordanza (per una volta).

1)      Sul fatto indiscutibile che milioni di cittadini in Italia e all’estero si rivolgono alle medicine non convenzionali per un maggiore senso di libertà terapeutica e individualità della stessa.  Per sottrarsi cioè dalla mera diagnosi e terapia specialistica. E, in definitiva, per un coinvolgimento personale più consapevole nella cura di se stessi.

2)       Si è concordi nel ritenere che le medicine siano applicate esclusivamente da medici, con esclusione di quelle tecniche solo manuali che potrebbero essere di competenza di altre figure.  Nel documento finale resta la responsabilità del medico e la possibilità che l’esperto non medico operi sotto la supervisione del sanitario.

3)       Si ritiene diritto dovere da parte del medico la pubblicità del metodo che si professa (legge sulla trasparenza).

4)      Titoli – Il sanitario, già iscritto al proprio Ordine Professionale, che si definisce omeopata, deve essere in possesso di un titolo di formazione rilasciato da una organizzazione riconosciuta nei fatti e con un percorso di studio che le associazioni (nel caso nostro omeopatiche) stabiliranno anche sui parametri di tipo europeo.

5)       Le Università Statali studieranno come introdurre nell’ambito dell’insegnamento cattedratico, da una parte corsi di informazione obbligatori sulle pratiche non convenzionali, dall’altra corsi formativi a richiesta.

6)      Nel periodo transitorio dovranno essere le organizzazioni private con particolari requisiti a formare i medici e a dare i titoli.

7)      Si invitano i politici a risolvere in tempi brevi il problema di una legge che sia rappresentativa di tutto ciò.

8)      A questo punto la Dott.ssa Rodriguez, ricordando e sottolineando la necessità che siano i competenti del settore a contribuire alla formulazione di una legge che regolamenti l’omeopatia, ha dato la propria disponibilità di persona di esperienza e altamente qualificata a contribuire per la formulazione di una normativa.

Conclusioni

Documento del 18/05/2002

Come sappiamo, la FNOMCeO ha approvato, con un documento, l’impostazione generale di cui sopra il giorno 18/05.  Siamo ora in attesa che il legislatore formuli una legge adeguata.

Cosa è cambiato – cosa cambierà?

di Carlo Melodia

«Infine, penso sia doveroso ringraziare in primis il Presidente Del Barone che, in campo allopatico, è stato un cuneo apripista, e poi tutti gli altri: Amato, Paci, etc.

D’altra parte, per gli omeopati, la LUIMO con il suo Presidente, Dott.ssa A.A. Rodriguez, ed il Prof. G. Sciaudone avevano già individuato una risoluzione del problema.  Risoluzione che si spingeva al di fuori delle diatribe sulla validità scientifica del metodo ma individuava la centralità del medico che, come abbiamo visto, è risultata vincente.

Da tutta l’evoluzione storica della vicenda omeopatica risulta evidente, in termini di idee e valutazioni, il contributo culturale fornito in questi anni dalla LUIMO.

La stessa organizzazione di Congressi che, a questo punto, definirei storici, nei i quali mi piace ricordare, tra gli altri e forse più degli altri, la partecipazione del Presidente Caianiello che, con la sua chiarezza di pensiero, ha fornito spunti etici determinanti alla battaglia fin qui combattuta in favore dell’omeopatia.

Ora attenti alla legge che deve rispecchiare tutto ciò».

Quanto sopra rispecchiava i miei commenti all’epoca di quei fatti a cui ho partecipato attivamente.

Successivamente ci furono altre proposte di legge come quella dell’Onorevole Lucchese che non trovò una convergenza unitaria anche da parte della Dottoressa Rodriguez che in XII Commissione, alla luce dell’ammasso di molte figure professionali sotto il nome generico di MNC affermò l’indisponibilità della metodologia omeopatica, che è autonoma di fare parte di un gruppo non identificato e distinto di terapeutiche!

Un punto di arrivo del Convegno di Terni: la Conferenza Stato Regioni

Accoglie la definizione di Medicina Omeopatica, come richiesto nel 2009 in XII Commissione del Senato, e di Formazione come concordato con la FIAMO da parte della LUIMO e sottoscritto dalla maggior parte delle Scuole italiane.

L’Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti.

Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia

  1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.
  2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all’incarico ricoperto.

Ai fini dell’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l’agopuntura, la fitoterapia e l’omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.

Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:

  1. a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.
  2. b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
  3. c) è fatto obbligo di frequenza minima all’80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
  4. d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
  5. e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l’iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
  6. f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
  7. g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

 

  1. In un unico esperimento sull’uomo sano si evidenziano la natura della malattia e le proprietà del rimedio: A. Negro https://www.luimo.org/news-luimo/un-passaggio-storico
  2. https://generiamosalute.it/omeopatia/confronto-tra-rimedi-omeopatici-e-farmaci-convenzionali/
  3. https://www.luimo.org/news-luimo/1821-2021-il-bicentenario-della-medicina-omeopatica-a-napoli
  4. https://www.luimo.org/news-luimo/prof-goffredo-sciaudone-inaugurazione-corso-2021-22
  5. Nel solo Regno Delle Due Sicilie (N.d.A.).
  6. Le nuove scoperte della fisica, da Einstein in poi, vanno di pari passo con la conoscenza della complessità dei sistemi aperti che non possono rispondere all’immagine fissa della fisica lineare Newtoniana. Oggi la biofisica parla anche di proteine Magneto-sensibili o Magneto-genetiche che portano la conoscenza dei sistemi viventi nel loro ambiente sul piano dei quanti di energia caratterizzati anche dai fotoni che precedono e si esprimono successivamente con il piano della biochimica; basti pensare alla fotosintesi. Tutto ciò, in termini di conoscenza, pur essendo intrinseco a tutti i processi biofisici e biochimici, di fatto in medicina non è mai stato correlato come riferimento di conoscenza tra cause ed effetti della malattia, persistendo a considerare in modo lineare l’alterazione evidente e pensando di modificare le cause con principi di natura chimica farmacologica. Hahnemann descrisse al § 269 dell’Organon questa relazione energetica fisiologica, tra qualità dello stimolo e risposta unitaria dell’intero organismo, affermando di essere stato il primo a scoprire tutto ciò attraverso la sperimentazione di rimedi preparati con diluizioni infinitesimali e sottoposti ad attrito e succussioni che mostrano le proprietà di alterare con stimoli non più chimici (assenza di materia) la omeostasi dei viventi in modo specifico relativamente alla natura iniziale della sostanza usata. Siamo nella seconda fase delle scoperte omeopatiche in quanto in precedenza l’omeopatia si basava sul principio di similitudine attivato da piccole dosi; ma pur sempre in presenza di molecole di materia. Basti pensare che la semplice osservazione di un cibo gradito innesca nell’organismo una serie di processi biochimici o come avviene anche semplicemente ricevendo una notizia non gradita. Siamo in un unico campo di energia da cui dobbiamo trarre la conoscenza della dinamica della vita (N.d.A.).
  7. https://www.luimo.org/news-luimo/un-passaggio-storico
  8. Da riflessioni medico-legali sull’esercizio dell’Omeopatia, Prof. Goffredo Sciaudone; Napoli e la nascita dell’Omeopatia in Italia (1822) a cura di Vega Palombi Martorano, Le Stagioni d’Italia, casa editrice Fausto Fiorentino, Napoli 1996.
  9. Giuseppe Del Barone, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, successivamente presidente della FNOMCeO.
  10. All’epoca addetto alle “Pubbliche Relazioni” della LUIMO.
  11. Successivamente più sentenze di Cassazione hanno sancito che quello omeopatico è un atto medico.
  12. https://generiamosalute.it/omeopatia/lomeopatia-e-acqua-fresca-prima-parte/
  13. Di fatto non esisteva all’epoca la figura del Veterinario omeopatico né erano state individuate specifiche Scuole di Formazione; nonostante ci fossero in Italia, anche affiliate alla LUIMO. Ricordiamo che la veterinaria omeopatica esiste sin dall’inizio della sua storia.

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